Si trova qui:

Determinazione del valore delle aree fabbricabili ai sensi dell’art. 5 del regolamento IMI, approvato con delibera consiliare n. 33 del 27.12.2018.

Competente

1. Fermo restando che il valore delle aree
fabbricabili è quello venale in comune
commercio, come stabilito nell’articolo 8,
comma 4 della legge provinciale 23 aprile
2014, n. 3, non si fa luogo ad accertamento di
loro maggior valore, nei casi in cui l’imposta
dovuta per le predette aree risulti
tempestivamente versata sulla base di valori
non inferiori a quelli determinati con
deliberazione di giunta comunale.

2. A partire dall’anno 2019 si applicano i valori
delle aree fabbricabili determinati dal consiglio
comunale per l’ICI e in vigore nel 2001. Per gli
anni seguenti il valore delle aree fabbricabili
potrà essere rideterminato con delibera di
giunta.

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